ART.122, DISCIPLINA SPECIFICA PER I CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI SOTTO SOGLIA

  1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all’articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.
  2. L’avviso  di  preinformazione  di  cui  all’articolo   63,   è facoltativo  ed  è  pubblicato  sul  profilo  di  committente,   ove istituito, e sui siti informatici di cui all’articolo  66,  comma  7, con le modalità ivi previste.
  3. L’avviso sui risultati della procedura di  affidamento,  di  cui all’articolo  65  è  pubblicato  sul  profilo  di  committente,  ove istituito, e sui siti informatici di cui all’articolo  66,  comma  7, con le modalità ivi previste.
  4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad  obblighi  di   pubblicità   e   di   comunicazione   in   ambito sopranazionale.
  5. I bandi relativi a contratti di importo  pari  o  superiore  a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai  contratti  pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante,  ed  entro  i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto  del  Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001,  n.  20  e  sul  sito  informatico presso   l’Osservatorio,   con   l’indicazione   degli   estremi   di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana.
    I bandi relativi a contratti di  importo  inferiore  a  cinquecentomila euro sono pubblicati nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono  i lavori e nel profilo di committente della  stazione  appaltante;  gli effetti  giuridici  connessi  alla  pubblicazione   decorrono   dalla pubblicazione nell’albo pretorio del Comune.  Si  applica,  comunque, quanto previsto dall’articolo 66, comma 15.
      La  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata  entro  il sesto giorno  feriale  successivo  a  quello  del  ricevimento  della documentazione  da  parte   dell’Ufficio   inserzioni   dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato.
      La  pubblicazione  di  informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate  nel presente decreto e nell’allegato IX A, avviene esclusivamente in  via telematica e non può comportare  oneri  finanziari  a  carico  delle stazioni appaltanti. ((53)) 
    5-bis. Le spese per la  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana,  serie  speciale  relativa  ai  contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all’allegato  IX  A  sono   rimborsate   alla   stazione   appaltante dall’aggiudicatario   entro   il   termine   di    sessanta    giorni dall’aggiudicazione. ((53))
  6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e  delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l’articolo 70, comma 1 e comma 10,  in  tema  di  regole generali  sulla  fissazione  dei  termini  e  sul  prolungamento  dei termini, nonchè gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole: 
        a) nelle procedure aperte, il  termine  per  la  ricezione  delle offerte, decorrente dalla  pubblicazione  del  bando  sulla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e  dalla  pubblicazione  del  bando nell’albo pretorio del Comune in cui si esegue  il  contratto  per  i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore a ventisei giorni; 
        b) nelle procedure ristrette, nelle  procedure  negoziate  previa pubblicazione di un bando di gara,  e  nel  dialogo  competitivo,  il termine per la ricezione delle domande di partecipazione,  avente  la decorrenza di cui alla  lettera  a),  non  può  essere  inferiore  a quindici giorni; 
        c) nelle procedure ristrette, il termine per la  ricezione  delle offerte, decorrente dalla data di invio dell’invito, non può  essere inferiore a venti giorni; 
        d) nelle procedure negoziate, con o senza bando,  e  nel  dialogo competitivo,  il  termine  per  la  ricezione  delle  offerte   viene stabilito  dalle  stazioni  appaltanti  nel  rispetto  del  comma   1 dell’articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni  di  urgenza, non può  essere  inferiore  a  dieci  giorni  dalla  data  di  invio dell’invito; 
        e) in tutte le procedure, quando  il  contratto  ha  per  oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la  ricezione  delle offerte non può essere inferiore a quaranta  giorni  dalla  data  di pubblicazione del bando di gara o di  invio  dell’invito;  quando  il contratto ha  per  oggetto  anche  la  progettazione  definitiva,  il termine per la ricezione delle offerte non può  essere  inferiore  a sessanta giorni con le medesime decorrenze; 
        f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l’avviso  di  preinformazione,  il  termine  di  ricezione  delle offerte può essere ridotto a 18 giorni e  comunque  mai  a  meno  di undici   giorni,   decorrenti,   nelle   procedure   aperte,    dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure,  dalla  spedizione della lettera invito; 
        g) nelle procedure ristrette  e  nelle  procedure  negoziate  con pubblicazione di un bando di gara, quando l’urgenza rende impossibile rispettare i  termini  minimi  previsti  dal  presente  articolo, le stazioni appaltanti, purchè indichino nel bando di gara  le  ragioni dell’urgenza, possono stabilire un termine  per  la  ricezione  delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per  la ricezione delle offerte non inferiore  a  dieci  giorni,  ovvero  non inferiore a trenta giorni  se  l’offerta  ha  per  oggetto  anche  il progetto esecutivo, decorrente dalla  data  di  invio  dell’invito  a presentare offerte.
        Tale previsione non si applica al termine per  la ricezione delle  offerte,  se  queste  hanno  per  oggetto  anche  la progettazione definitiva.
  7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione  di  euro possono  essere  affidati  dalle  stazioni  appaltanti,  a  cura  del responsabile del procedimento,  nel  rispetto  dei  principi  di  non discriminazione,   parità   di   trattamento,   proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57,  comma 6; l’invito è rivolto, per lavori di  importo  pari  o  superiore  a 500.000 euro, ad almeno dieci  soggetti  e,  per  lavori  di  importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno  cinque  soggetti  se  sussistono aspiranti idonei in tali numeri.  I  lavori  affidati  ai  sensi  del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per  cento dell’importo   della   medesima   categoria;   per    le    categorie specialistiche di cui all’articolo 37, comma  11,  restano  ferme  le disposizioni ivi previste.
      L’avviso sui risultati della procedura  di affidamento,  conforme  all’allegato  IX  A,  punto  quinto   (avviso relativo  agli  appalti  aggiudicati),  contiene  l’indicazione   dei soggetti invitati ed è trasmesso per la  pubblicazione,  secondo  le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente  articolo,  entro  dieci giorni dalla data  dell’aggiudicazione  definitiva;  non  si  applica l’articolo 65, comma 1. (27) 
      7-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011,  N.  70,  CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106. (27)
  8. Per l’affidamento dei lavori pubblici di  cui  all’articolo  32, comma 1, lettera g), si applica la procedura  prevista  dall’articolo 57, comma 6;  l’invito  è  rivolto  ad  almeno  cinque  soggetti  se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
  9. Per lavori d’importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del  prezzo  piu’  basso,  la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione  automatica dalla gara delle offerte che presentano una  percentuale  di  ribasso pari o  superiore  alla  soglia  di  anomalia  individuata  ai  sensi dell’articolo 86; in tal caso non si applica l’articolo 87, comma  1. Comunque la facoltà di esclusione  automatica  non  è  esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci;  in  tal caso si applica l’articolo 86, comma 3. (17)