Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi – Art. 66

  1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi  e  i  bandi  alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità  di trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3, o con altri mezzi di trasmissione.
    Nel caso della procedura urgente  di  cui  all’articolo 70, comma 11, gli avvisi e i bandi devono essere  trasmessi  mediante fax o per via elettronica  secondo  il  formato  e  le  modalità  di trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3.
  2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le  caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nell’allegato X, punto 1,  lettere a) e b).
  3. Gli avvisi e i bandi redatti e  trasmessi  per  via  elettronica secondo  il  formato  e  le  modalità  di   trasmissione   precisate nell’allegato X, punto 3, sono pubblicati entro cinque  giorni  dalla loro trasmissione.
  4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via  elettronica  secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato  X, punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio,  o,  nel caso di procedura urgente di cui all’articolo  70,  comma  11,  entro cinque giorni dal loro invio.
  5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per  esteso  in  una  delle lingue ufficiali della Comunità scelta dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua originale è l’unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano  in  materia  di bilinguismo.
    Una sintesi degli elementi importanti di ciascun  bando, indicati dalle stazioni  appaltanti  nel  rispetto  dei  principi  di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle  altre  lingue ufficiali.
  6. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da  parte della Commissione sono a carico della Comunità.
  7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati  sulla  Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  serie  speciale  relativa  ai contratti pubblici,  sul  «profilo  di  committente»  della  stazione appaltante, ed entro i successivi due  giorni  lavorativi,  sul  sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.  20,  e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con  l’indicazione  degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana. 
    La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana è effettuata entro il sesto  giorno  feriale  successivo  a quello del ricevimento della  documentazione  da  parte  dell’Ufficio inserzioni  dell’Istituto  poligrafico  e  zecca  dello   Stato.
    La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari  o  aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e  nell’allegato  IX A, avviene esclusivamente in via telematica  e  non  puo’  comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. ((56)) 
    7-bis. Le spese per la  pubblicazione  sulla  Gazzetta  ufficiale della Repubblica  italiana,  serie  speciale  relativa  ai  contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all’allegato  IX  A  sono   rimborsate   alla   stazione   appaltante dall’aggiudicatario   entro   il   termine   di    sessanta    giorni dall’aggiudicazione. ((56))
  8. Gli  effetti  giuridici   che   l’ordinamento   connette   alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  9. Gli avvisi e i bandi, nonchè il  loro  contenuto,  non  possono essere pubblicati in ambito nazionale prima  della  data  della  loro trasmissione alla Commissione.
  10. Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale non  devono contenere informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e  negli avvisi trasmessi alla Commissione, o  pubblicate  su  un  profilo  di committente conformemente all’articolo 63, comma 1, devono menzionare la data della trasmissione dell’avviso o del bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente.
  11. Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati  su un  profilo  di  committente  prima  che  sia  stato   inviato   alla Commissione l’avviso che ne  annuncia  la  pubblicazione  sotto  tale forma; gli  avvisi  in  questione  devono  citare  la  data  di  tale trasmissione.
  12. Il contenuto degli avvisi e dei bandi  non  trasmessi  per  via elettronica  secondo  il  formato  e  le  modalità  di  trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3, è limitato  a  seicentocinquanta parole circa.
  13. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare  la data di trasmissione degli avvisi e dei bandi.
  14. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti  una  conferma dell’informazione  trasmessa,  in  cui  è  citata  la   data   della pubblicazione: tale conferma vale come prova della pubblicazione.
  15. Le stazioni appaltanti possono prevedere  forme  aggiuntive  di pubblicità diverse da quelle di cui al presente articolo, e  possono altresì pubblicare in conformità ai commi che  precedono  avvisi  o bandi concernenti appalti pubblici  non  soggetti  agli  obblighi  di pubblicazione previsti dal presente articolo.  Tuttavia  gli  effetti giuridici che il presente  codice  o  le  norme  processuali  vigenti annettono alla data di pubblicazione  al  fine  della  decorrenza  di termini, derivano solo dalle  forme  di  pubblicità  obbligatoria  e dalle relative date in cui la pubblicità obbligatoria ha luogo.